F-gas: frequenza delle ispezioni periodiche su apparecchiature che contengono gas refrigeranti e sanzioni previste in caso di inadempimenti

Quali multe si rischiano se non ci si mette in regola?

Frequenza delle ispezioni periodiche.
Con quale frequenza l’operatore, responsabile dell’impianto, deve far eseguire le ispezioni periodiche sulle apparecchiature di condizionamento e pompe di calore contenenti gas refrigerante HFC?

Dal 1° gennaio 2015 tutti i responsabili di apparecchiature e impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra devono far eseguire le verifiche periodiche per il controllo delle eventuali perdite degli stessi. Se le apparecchiature sono ermeticamente sigillate ed etichettate come tali l’obbligo parte da 6 kg.

Dal 1° gennaio 2017
non si parlerà più di kg ma di tonnellate equivalenti di CO₂: L ’obbligo di verifiche scatterà per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO₂, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali.

Le tempistiche sono le seguenti:

Apparecchiature contenenti: Frequenza controlli Se presente sistema di rilevamento delle perdite:
Quantità equivalente di CO2 < 50 t 1 volta ogni 12 mesi 1 volta ogni 24 mesi
50 t ≤ Quantità equivalente di CO2
< 500 t
1 volta ogni 6 mesi 1 volta ogni 12 mesi
≥ 500 t di quantità equivalente di CO2 1 volta ogni 3 mesi 1 volta ogni 6 mesi

Il sistema di rilevamento perdite, obbligatorio per le apparecchiature contenti refrigerante fluorurato a effetto serra in quantità pari o superiore a 500 tonnellate equivalenti di CO₂, va fatto controllare almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

Per facilitare la comprensione delle quantità di refrigeranti fluorurati a effetto serra in termini di tonnellate equivalente di CO₂ sono riportate nella seguente tabella le quantità di refrigerante espresse in kg:

  Tonnellate equivalenti di CO2  (tCO2e)
    5 10 50 500  
             
Refrigerant GWP Carica di refrigerante (kg)
R134a 1.430 3,5 7,0 35,0 349,7  
R32 675 7,4 14,8 74,1 740,7  
R404A 3.922 1,3 2,5 12,7 127,5  
R407A 2.107 2,4 4,7 23,7 237,3  
R407C 1.774 2,8 5,6 28,2 281,9  
R407F 1.825 2,7 5,5 27,4 274,0  
R410A 2.088 2,4 4,8 24,0 239,5  
R413A 2.053 2,4 4,9 24,4 243,5  
R417A 2.346 2,1 4,3 21,3 213,1  
R422A 3.143 1,6 3,2 15,9 159,1  
R422D 2.729 1,8 3,7 18,3 183,2  
R427A 2.138 2,3 4,7 23,4 233,8  
R434A 3.246 1,5 3,1 15,4 154,0  
R507 3.985 1,3 2,5 12,5 125,5  
R508 13.214 0,4 0,8 3,8 37,8

N.B. I "vecchi" refrigeranti CFC e H-CFC (come R-22, R-12, R11, R-502 ecc.) o i refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi) non sono sottoposti a tali obblighi.

Le sanzioni

Chi non ottempera agli obblighi di ispezione periodica delle apparecchiature è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro a carico del responsabile.

Ricordiamo che per applicazioni fisse di condizionamento dell’aria e pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di refrigerante HFC (o 5 tonnellate equivalenti di CO₂) va compilato e aggiornato il Registro di apparecchiatura F-gas.

In caso di mancata predisposizione del registro di apparecchiatura la sanzione va da 7.000 euro a 100.000 euro per il responsabile che non tiene il registro oppure lo tiene in maniera incompleta o inesatta o non riportante i seguenti dati:

  • nome dell’operatore, indirizzo e numero di telefono;
  • quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra nell’apparecchiatura o nell’impianto;
  • quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo;
  • identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
  • date e risultati dei controlli effettuati; eventuali altre informazioni pertinenti.

La sanzione va da 7.000 euro a 100.000 euro anche nel caso in cui il responsabile utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel sito internet.
Da 500 euro a 5.000 euro è invece la sanzione per il responsabile che non mette a disposizione il registro al Ministero dell’Ambiente, tramite l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA), e/o alla Commissione Europea.

Dal 2013 è obbligatorio presentare al Ministero dell’Ambiente entro il 31 maggio di ogni anno la Dichiarazione F-Gas, ovvero una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura. Le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solo da personale certificato F-gas e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate.

Chi non ottempera agli obblighi di dichiarazione F-Gas è soggetto a una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti del responsabile che:

  • non provvede a inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
  • trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
  • utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel sito internet previa ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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